Fahrzeug für Gehbehinderte

Facilitazioni di parcheggio per persone disabili

In applicazione dell’art. 1, par. 2 della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, il Consiglio federale ha deciso nell’art. 20a dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) che le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere di facilitazioni di parcheggio.
L’introduzione di queste nuove disposizioni il 1° luglio 2012 comporta la modifica di diversi elementi legati alle facilitazioni di parcheggio. Il presente promemoria informa le persone interessate sui loro diritti e i loro doveri.

Promemoria “Facilitazioni di parcheggio per persone disabili”
(-> Il modello di documento Word può essere ordinato presso l’asa info@asa.ch)

Modello “Contrassegno di parcheggio per persone disabili”
Art. 20a1 Facilitazioni di parcheggio per persone disabili

I formulari di richiesta possono essere scaricati o ottenuti presso i seguenti punti di ritiro cantonali.
Lista “Punti di ritiro cantonali dei contrassegni di parcheggio per persone disabili”